La perizia in giudizio
Del nostro calcolo rispondiamo noi.
Una perizia di cui nessuno risponde vale poco nel procedimento. Rendiamo aperti i dati grezzi e documentiamo i percorsi di calcolo in modo che il ricalcolo sia possibile senza software particolari. Proponiamo noi stessi che il risultato venga verificato da un consulente tecnico nominato dal giudice — cosa che non fa chi ha qualcosa da nascondere. E del nostro calcolo rispondiamo in udienza.
Accertare i fatti, non valutarli
Il § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO lo dice espressamente: il giudice decide secondo il proprio libero convincimento tratto dal risultato complessivo del procedimento. Accertare i fatti spetta al perito, valutarli spetta al giudice, la conseguenza giuridica alla vostra difesa. Una perizia che voglia dettare al giudice il risultato viene attaccata anzitutto per questo sconfinamento — e a ragione.
I ruoli nel procedimento
Le fonti riportate in questa tabella sono diritto tedesco. Lo stesso principio è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei — per esteso e ordinato per paese nel registro delle basi giuridiche.
| Chi | Base giuridica | Che cosa fa |
|---|---|---|
| Il giudice | § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO | Decide dal risultato complessivo del procedimento. |
| Il giudice | § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO | Indaga i fatti d'ufficio. |
| Il consulente tecnico del giudice | § 81 Abs. 1 Satz 2 FGO | È incaricato ed esaminato dal giudice. |
| Le parti | § 76 Abs. 1 Satz 3 FGO | Dichiarazioni sulle circostanze di fatto complete e veritiere. |
| Noi | come allegazione qualificata di parte | Accertiamo fatti, li presentiamo in forma ricalcolabile e ne rispondiamo — senza valutare. |
| Il termine | § 79b Abs. 3 FGO | Ciò che è tardivo può essere respinto — anche il calendario decide. |
Proporre da sé la verifica è un argomento
Chi propone di propria iniziativa la verifica da parte di un consulente tecnico nominato dal giudice dice sul proprio calcolo qualcosa che nessuna frase della perizia può dire. È un'offerta che fa solo chi se la può permettere — e al tempo stesso mette in moto l'indagine d'ufficio di cui al § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO.
Che cosa non siamo
Non siamo la vostra difesa. Le allegazioni nel procedimento, le istanze e l'argomentazione giuridica spettano al vostro avvocato. Noi forniamo la base fattuale su cui appoggiarsi — e la spieghiamo al giudice, se lo chiede.
Il nostro contributo
Dati grezzi aperti, percorsi di calcolo documentati, la verifica che proponiamo noi stessi e la presenza in udienza. Di ciò che accertiamo rispondiamo — e ciò che non possiamo accertare lo diciamo prima.
Le disposizioni qui riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza legale.