Perizia fiscale forense

La perizia in giudizio

Del nostro calcolo rispondiamo noi.

Una perizia di cui nessuno risponde vale poco nel procedimento. Rendiamo aperti i dati grezzi e documentiamo i percorsi di calcolo in modo che il ricalcolo sia possibile senza software particolari. Proponiamo noi stessi che il risultato venga verificato da un consulente tecnico nominato dal giudice — cosa che non fa chi ha qualcosa da nascondere. E del nostro calcolo rispondiamo in udienza.

Accertare i fatti, non valutarli

Il § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO lo dice espressamente: il giudice decide secondo il proprio libero convincimento tratto dal risultato complessivo del procedimento. Accertare i fatti spetta al perito, valutarli spetta al giudice, la conseguenza giuridica alla vostra difesa. Una perizia che voglia dettare al giudice il risultato viene attaccata anzitutto per questo sconfinamento — e a ragione.

I ruoli nel procedimento

Le fonti riportate in questa tabella sono diritto tedesco. Lo stesso principio è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei — per esteso e ordinato per paese nel registro delle basi giuridiche.

Basi giuridiche: Germania
ChiBase giuridicaChe cosa fa
Il giudice§ 96 Abs. 1 Satz 1 FGODecide dal risultato complessivo del procedimento.
Il giudice§ 76 Abs. 1 Satz 1 FGOIndaga i fatti d'ufficio.
Il consulente tecnico del giudice§ 81 Abs. 1 Satz 2 FGOÈ incaricato ed esaminato dal giudice.
Le parti§ 76 Abs. 1 Satz 3 FGODichiarazioni sulle circostanze di fatto complete e veritiere.
Noicome allegazione qualificata di parteAccertiamo fatti, li presentiamo in forma ricalcolabile e ne rispondiamo — senza valutare.
Il termine§ 79b Abs. 3 FGOCiò che è tardivo può essere respinto — anche il calendario decide.

Proporre da sé la verifica è un argomento

Chi propone di propria iniziativa la verifica da parte di un consulente tecnico nominato dal giudice dice sul proprio calcolo qualcosa che nessuna frase della perizia può dire. È un'offerta che fa solo chi se la può permettere — e al tempo stesso mette in moto l'indagine d'ufficio di cui al § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO.

Che cosa non siamo

Non siamo la vostra difesa. Le allegazioni nel procedimento, le istanze e l'argomentazione giuridica spettano al vostro avvocato. Noi forniamo la base fattuale su cui appoggiarsi — e la spieghiamo al giudice, se lo chiede.

Il nostro contributo

Dati grezzi aperti, percorsi di calcolo documentati, la verifica che proponiamo noi stessi e la presenza in udienza. Di ciò che accertiamo rispondiamo — e ciò che non possiamo accertare lo diciamo prima.

Che cosa serve a una perizia utilizzabile

Come si inverte la direzione della prova

Le disposizioni qui riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza legale.

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