Quali dati devo consegnare alla verifica fiscale?
I documenti soggetti a conservazione ai sensi del § 147 Abs. 1 AO, nella misura in cui siano stati prodotti con un sistema di elaborazione dati (§ 147 Abs. 6 Satz 1 AO, il codice tributario tedesco). Vi rientrano libri, registrazioni, inventari, bilanci, documenti contabili e — al numero 5 — altri documenti nella misura in cui rilevino ai fini dell’imposizione. Il limite non sta dunque in ciò che viene chiesto, ma in ciò che è soggetto a conservazione e fiscalmente rilevante.
Tre modalità di accesso, tre oneri molto diversi
Il § 147 Abs. 6 AO le indica una accanto all’altra: visione dei dati memorizzati e uso del sistema; elaborazione automatica secondo le indicazioni dell’amministrazione; oppure trasmissione dei dati in un formato elaborabile a macchina. Per un’azienda sono tre vicende molto diverse — la prima avviene in sede, la terza fa uscire l’insieme dei dati dalle proprie mani.
Ambito e limiti
Le fonti riportate in questa tabella sono diritto tedesco. Lo stesso principio è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei — per esteso e ordinato per paese nel registro delle basi giuridiche.
| Punto | Base giuridica | Che cosa vale |
|---|---|---|
| Che cosa va conservato | § 147 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 AO | Libri, registrazioni, inventari, bilanci, corrispondenza commerciale, documenti contabili e altri documenti nella misura in cui rilevino ai fini dell’imposizione. |
| Accesso 1 | § 147 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 AO | Visione dei dati memorizzati e uso del sistema di elaborazione. |
| Accesso 2 | § 147 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AO | Elaborazione automatica secondo le indicazioni dell’amministrazione. |
| Accesso 3 | § 147 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 AO | Trasmissione in un formato elaborabile a macchina. |
| Dati presso terzi | § 147 Abs. 6 Satz 2 AO | Se il contribuente comunica che i dati sono presso un terzo, l’obbligo grava sul terzo. |
| Solo nella verifica esterna | § 147 Abs. 6 Satz 1 AO | L’accesso ai dati vale nell’ambito di una verifica esterna — per il controllo di cassa vale il § 146b AO. |
| Collaborazione | § 200 Abs. 1 Satz 1 AO | Il contribuente deve assistere l’amministrazione nell’esercizio dei poteri di cui al § 147 Abs. 6 AO. |
Il punto praticamente più importante: una copia propria
Chi consegna dati dovrebbe conservare lo stesso insieme che arriva all’amministrazione — file per file, nella stessa versione. Senza quella copia non si potrà più ricostruire su che cosa si fondi un rilievo, e ogni calcolo contrario dovrebbe poggiare su una base diversa da quella della verifica. Non è un rilievo giuridico ma puramente pratico — e decide l’esito più spesso di qualunque obiezione sull’ambito.
E dove passa il limite
La norma si aggancia al comma 1, cioè ai documenti soggetti a conservazione. Ciò che non è né soggetto a conservazione né rilevante ai fini dell’imposizione non è coperto dal § 147 Abs. 6 AO. Dove passi il limite nel caso concreto è una questione di diritto — spetta al Suo consulente fiscale o al Suo avvocato, non a un perito.
Che cosa apportiamo
Analizziamo l’insieme di dati di cui dispone anche la verifica e accertiamo che cosa ne discenda effettivamente. Sull’ampiezza dell’obbligo di consegna non decidiamo noi: accertiamo fatti, la valutazione giuridica resta ai Suoi consulenti e al giudice.
Misurato sul parametro più severo d’Europa
Accesso ai dati e formato — questo parametro non è ovunque ugualmente alto. È documentato per 4 ordinamenti.
Analizziamo lo stesso insieme di dati di cui dispone la verifica — nello stesso formato.
Nel nostro registro questo asse risulta soddisfatto in 4 ordinamenti su 4 documentati. La valutazione è nostra ed è consultabile paese per paese con la fonte — non è la certificazione di un terzo.
Le disposizioni qui riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono la consulenza legale. Per l’applicazione al caso concreto la situazione giuridica al momento del procedimento va verificata da un avvocato abilitato nel paese e nella materia di cui si tratta.